Arriva l’ ufficialità del Giudice Sportivo, vittoria a tavolino contro Agropoli

Nella giornata di oggi è arrivato il Comunicato Ufficiale da parte della FIP Campania

La giustizia ha fatto il suo corso,
Ed infatti, a distanza di due settimane, il Giudice Sportivo ha emanato la sentenza ufficiale sulla gara delle nostre leonesse contro la New Basket Agropoli non giocata lo scorso 28 Gennaio

Vittoria 20 a 0 a tavolino per la squadra alla Presidentessa Marina Pecoriello

Giudichiamo questa decisione sportiva e molto corretta dopo aver aspettato invano il giorno del match la squadra campana che, senza nessun preavviso con largo anticipo, ha pensato di avvisare la nostra Società sul guasto del pullmino che hanno avuto prima della partenza per Potenza con un quarto
d’ ora di anticipo prima dell’ inizio della gara

Così come si può leggere direttamente dal Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo che in maniera esemplare e galante ha ricostruito tutta la storia accaduta la scorso 28 Gennaio e che non ha lasciato nessuna possibilità di reclamo dalla Società di Agropoli :

IL Giudice Sportivo, rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per assenza della squadra ospite, letta la documentazione prodotta da entrambe le società, osserva quanto segue:

La società NEW BASKET AGROPOLI lamenta un danno non riparabile al mezzo di trasporto che avrebbe dovuto condurre le proprie atlete a Potenza per disputare la gara, fissata per le ore 19.00

Dalla documentazione prodotta dalla società NEW BASKET AGROPOLI risulta che il guasto, che si assume irreversibile, si sarebbe verificato alle ore 16.15 quando la squadra, presumibilmente, non si era ancora messa in strada alla volta di Potenza. La comunicazione di tale guasto, tuttavia, risulta inviata in Federazione mediante e- mail delle ore 18.34 ed alla società ospitante alle ore 18.45 (con comunicazione effettuata tramite utenza telefonica n. 335/6315***).

Va detto, in primo luogo, che integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplicedifficoltà,diporreinessereilcomportamentoomesso .

Occorre osservare che la procedura relativa alle ipotesi di impossibilità di giungere sul campo di gioco ed alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, è regolamentata dagli artt. 63 e 64 Regolamento Esecutivo Gare.

Recita l’art. 63 RE Gare al comma 5 che primo compito della società impossibilitata a raggiungere il luogo di disputa della gara, in ipotesi di guasto del mezzo di trasporto, è quello di preannunciare il ritardo chiedendo il protrarsi dell’attesa oltre il termine stabilito per l’inizio della gara. Successivamente, il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla società interessata nei termini di cui all’art. 64 RE Gare.

Nel caso di specie, non vi è la prova effettiva del tentativo di procurarsi un altro mezzo di trasporto – se non da parte di colui il quale ha fornito un “mini bus” evidentemente non in condizioni di viaggiare in modo efficiente e sicuro – ma senza indicazione dei soggetti interpellati per tale nuova fornitura ;

  • Non risulta alcuna comunicazione alla società A.D. Basilia Basket Potenza dell’ occorso nell’ immediatezza del fatto e l’ esplicitazione dell’ attivazione delle procedure utili al raggiungimento, comunque, del luogo di gara ; – risulta esclusivamente una comunicazione delle ore 18,45 da parte della società in oggetto, con la quale veniva comunicata una pretesa impossibilità di raggiungere il luogo di svolgimento della gara;
  • risulterebbe inoltre che, successivamente, dalle ore 19,05 in poi non è stato possibile contattare mediante messaggio né l’ allenatrice della squadra New Basket Agropoli né di ottenere risposte telefoniche alla riferita volontà del Presidente della A.S.D. Basilia Basket di fornire un pullman per provvedere comunque al recupero ed al trasporto dell’ intera “equipe” della società New Basket Agropoli fino a Potenza.
    Va osservato, pertanto, che la richiesta, effettuata ben oltre due ore dopo il verificarsi del guasto e nell’immediatezza dell’orario di svolgimento della gara stessa e la mancata esplicitazione della volontà, comunque, di raggiungere il luogo di svolgimento della gara ( che sarebbe stato possibile, si badi bene, in via generale in orario successivo rispetto a quello fissato per lo svolgimento della gara), fanno stimare che, pur in presenza dell’ evento lamentato, non possa ritenersi perfettamente configurata la fattispecie relativa al riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata disputa della gara la quale, pertanto, va omologata con il risultato di 20 a 0.

Segue, conseguentemente, l’ammenda prevista per la prima rinuncia a gare.

Napoli, 28.01.2023

Il Giudice Sportivo Regionale
Domenico Pennelli

Ufficio Stampa,
Basilia Basket Potenza

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